Covid-19: quali sanzioni per singoli, aziende e professionisti?
(Avv. Maria Giulia Bettini 30 marzo 2020)
Il Decreto-legge n. 19/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.03.2020, contiene rilevanti profili in merito alle sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle previsioni emergenziali, rilevanti sia per i singoli che per le aziende e i professionisti.
Il testo legislativo delinea, all’art. 1, le c.d. misure di contenimento che potranno essere adottate sull’intero territorio nazionale o in singole aree geografiche, a seconda della necessità e sempre tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle singole misure.
Oltre alle più note misure restrittive della circolazione di persone sul territorio, il Decreto prevede la sospensione o limitazione di molteplici attività di commercio, d’impresa e professionali, fatto salvo lo svolgimento dei servizi di pubblica necessità e delle attività essenziali, sempre che le stesse possano essere realizzate rispettando i protocolli e le misure di sicurezza anti-contagio (quali il distanziamento personale, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, etc.).
A tal fine, mediante l’Allegato 1 al D.P.C.M. del 22.03.2020 e successive modifiche a tale allegato (D.M. del 25.03.2020), il Governo ha individuato le attività escluse dalla sospensione. Queste sono indicate, innanzitutto, mediante l’elencazione dei codici ATECO di riferimento (inseriti nell’Allegato 1 del D.P.C.M. del 22.03.2020), ma anche dall’art.1, comma 1, del D.M. del 25.03.2020 che consente l’esercizio di talune attività a fronte di adempimenti diversificati. Più specificatamente:
- previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è situata l’attività produttiva, sono consentite le attività funzionali o strumentali alle attività individuate mediante il codice ATECO (di cui all’Allegato 1), ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali (lett. d); le attività che erogano servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali (lett. e); le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (lett. g).
- previa autorizzazione del Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (lett. h).
- sono sempre consentite, senza alcun ulteriore adempimento, le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (lett. f).
Alla luce del sistema delineato dalla normazione emergenziale, si rende necessario analizzare le sanzioni conseguenti alla violazione delle norme poste a presidio della diffusione del virus Covid-19. Le sanzioni conseguenti alla violazione delle misure di contenimento sono individuate dall’art. 4 del Decreto, intervenuto con una parziale depenalizzazione dei fatti, tra l’altro con efficacia retroattiva.
In primo luogo, l’art. 4 prevede, sia per i privati che per tutte le attività, la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di €400 e un massimo di €3.000 in caso di violazione delle misure di contenimento stabilite dall’art. 1. Tale sanzione potrà essere maggiorata fino a un terzo laddove l’infrazione del divieto avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo.
Per la sanzione pecuniaria di cui sopra, è ammesso il pagamento in misura ridotta al minimo laddove il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica o contestazione della violazione, ovvero nella misura ridotta del 30% qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla notifica o contestazione della violazione.
Alla sanzione amministrativa pecuniaria, poi, potrà aggiungersi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività da un minimo di 5 giorni a un massimo di 30 giorni, qualora le violazioni in questioni siano state commesse in relazione a determinate attività, vale a dire:
- eventi sportivi, infrastrutture sportive, etc.;
- servizi educativi;
- attività commerciali di vendita al dettaglio (laddove non essenziali);
- somministrazione di bevande o alimenti;
- attività di impresa, professionali, di lavoro autonomo qualora vengano poste in essere nonostante l’impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale e l’adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- fiere e mercati.
Il Decreto stabilisce che, laddove ciò sia necessario al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente potrà disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; tale periodo, tuttavia, verrà scomputato dalla sanzione eventualmente inflitta al termine degli accertamenti necessari.
Inoltre, qualora venga posta in essere una violazione reiterata della medesima disposizione, verranno applicate, congiuntamente, la sanzione pecuniaria in misura raddoppiata e la sanzione accessoria nella misura massima prevista.
Con la previsione delle sanzioni amministrative di cui sopra, il Governo ha espressamente depenalizzato condotte che, in assenza di apposita previsione, sarebbero state astrattamente riconducibili a fattispecie penali (quali l’art. 650 cod. pen.). Volendo chiarire le conseguenze sanzionatorie derivanti dalle violazioni connesse all’emergenza sanitaria, il testo di legge ha specificato l’applicabilità della disciplina anche alle condotte pregresse rispetto alla data di entrata in vigore del Decreto in questione, stabilendo così la retroattività della nuova (e più favorevole) disciplina. Ne deriva che le sanzioni amministrative previste saranno applicabili anche alle condotte realizzate anteriormente al 25 Marzo 2020, con la precisazione che in tal caso saranno applicate nella misura minima ridotta della metà.
Per quanto attiene ai soggetti sottoposti a quarantena poiché risultati positivi al virus Covid-19, permane la rilevanza penale dell’allontanamento dall’abitazione: in tale evenienza dovrà applicarsi la contravvenzione prevista dall’art. 260 del R.D. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi sanitarie), il quale punisce con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da €550 a €5.000 “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo”. Laddove i fatti commessi risultassero maggiormente gravi, questi potrebbero, in alternativa e in via sussidiaria, integrare gli estremi del delitto di epidemia colposa di cui all’art. 452 cod. pen., il quale sanziona con la reclusione da 1 a 5 anni “chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”; la pena, poi, è aumentata qualora dal fatto sia derivata la morte di più persone. Costituisce, invece, ipotesi del tutto residuale l’applicabilità del delitto di epidemia dolosa di cui all’art. 438 cod. pen., il quale prevede la più severa pena dell’ergastolo e richiederebbe che la diffusione del virus derivasse da una precisa determinazione in tal senso del soggetto sottoposto a quarantena.